Art. 1.
(Istituzione del Parco).

      1. È istituito, d'intesa con la Regione siciliana, il Parco nazionale geominerario storico e ambientale delle Zolfare di Sicilia, di seguito denominato «Parco», conformemente a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      2. Il Parco racchiude all'interno del proprio territorio i Parchi minerari, i Musei regionali delle miniere, nonché l'area e le pertinenze delle zolfare, siti nelle province di Caltanissetta, di Enna e di Agrigento.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il decreto istitutivo del Parco con la zonizzazione e la perimetrazione predisposta, ai sensi del comma 2, dall'assessorato regionale competente in materia di beni culturali della Regione siciliana, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione in particolare presso i servizi tecnici competenti regionali, provinciali e degli enti locali.